L’accessibilità negli edifici residenziali non è una materia di buone intenzioni, ma un insieme di obblighi, definizioni tecniche e criteri progettuali che mirano a rendere gli spazi abitativi utilizzabili anche da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. In Italia, l’asse portante è costituito dalla Legge 13/1989 e dal D.M. 236/1989, che traducono il principio di non discriminazione in requisiti verificabili: percorsi, spazi di manovra, collegamenti verticali, caratteristiche di porte, scale e servizi igienici. Il punto decisivo è che la “barriera architettonica” non coincide solo con il gradino: include anche soluzioni che limitano l’uso comodo e sicuro degli ambienti, o l’assenza di accorgimenti per l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi.
Accessibilità, visitabilità, adattabilità: tre livelli, tre conseguenze operative
Il D.M. 236/1989 introduce una triade concettuale che, in ambito residenziale, ha effetti pratici immediati. Accessibilità significa poter raggiungere l’edificio e le sue unità, entrarvi e fruire spazi e attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza. Visitabilità è un requisito “minimo ma non simbolico”: riguarda l’accesso agli spazi di relazione dell’unità immobiliare e almeno a un servizio igienico, così che l’abitazione sia realmente fruibile anche in presenza di ospiti o familiari con disabilità. Adattabilità indica, invece, la possibilità di modificare nel tempo l’alloggio con interventi tecnicamente praticabili e a costi contenuti, per renderlo pienamente accessibile: è una forma di accessibilità differita, pensata per l’evoluzione delle esigenze.
Quali requisiti per le diverse tipologie di edilizia residenziale
La normativa distingue le prestazioni richieste in funzione dell’organizzazione dell’edificio. Nelle unità unifamiliari e negli edifici plurifamiliari privi di parti comuni, l’obiettivo è assicurare almeno l’adattabilità. Quando sono presenti parti comuni (androne, pianerottoli, vano scala, corridoi condominiali), il baricentro si sposta: in genere, le parti comuni devono essere progettate in modo da garantire l’accessibilità o, dove previsto, l’accessibilità combinata con la possibilità di adattamento. Per le unità immobiliari, resta centrale la visitabilità, accompagnata dall’adattabilità, così da non cristallizzare l’abitazione su un profilo “standard” che esclude chi ha bisogni diversi.
Barriere architettoniche: un concetto più ampio del solo ostacolo fisico
Un edificio può essere formalmente “nuovo” e, tuttavia, ostile nella vita quotidiana. La nozione normativa di barriera architettonica copre ostacoli che creano disagio alla mobilità, elementi che impediscono l’utilizzazione comoda e sicura di parti dell’edificio e carenze di segnalazioni utili all’orientamento. Ne derivano conseguenze progettuali non marginali: l’accessibilità non riguarda soltanto rampe e ascensori, ma anche l’illuminazione, il contrasto percettivo, la continuità dei percorsi, la leggibilità degli spazi e la possibilità di raggiungere servizi essenziali senza dipendere da soluzioni improvvisate.
Interventi negli edifici esistenti e condominio: tra tecnica, consenso e responsabilità
Negli edifici già costruiti, la Legge 13/1989 orienta gli interventi verso la rimozione delle barriere, prevedendo strumenti e procedure che facilitano l’esecuzione delle opere. In ambito condominiale, la decisione non è solo tecnica: richiede una valutazione dell’intervento in rapporto all’interesse collettivo, alla proporzionalità dell’impatto sulle parti comuni e alla sostenibilità economica. Per i collegamenti verticali, ad esempio, l’analisi concreta include l’ingombro disponibile, le soluzioni alternative (piattaforme elevatrici, servoscala, ascensori) e anche variabili che inevitabilmente incidono sulle scelte, come il costo di un ascensore, che va letto insieme a fattori di fattibilità, manutenzione e benefici in termini di fruibilità dell’edificio.
Progettare e verificare: la compliance non è un allegato, ma un metodo
La conformità non si esaurisce in una formula, e non dovrebbe ridursi a un adempimento tardivo. Richiede un metodo: lettura delle definizioni tecniche, verifica dei percorsi dall’accesso stradale all’unità immobiliare, controllo delle dimensioni utili e delle manovre, valutazione dei dislivelli e dei passaggi obbligati, oltre alla coerenza tra elaborati grafici e soluzioni realizzabili in cantiere. In questo senso, “accessibile” non è ciò che appare comodo sulla carta, ma ciò che consente un uso autonomo, ripetibile e sicuro, senza dipendere dalla prestazione fisica di chi abita o visita l’edificio.
